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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA
ORDINANZA N.
53/07 in data 07.05.2007
ORDINANZA DI
SICUREZZA BALNEARE
Il
Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di
Gaeta;
VISTO
il combinato disposto degli
artt. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della
Navigazione Parte Marittima e dell'art.8 della legge 8
luglio 2003, n.172, recante le 'Disposizioni per il
riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del
turismo nautico';
VISTI
l'art.9 della legge 8 luglio
2003, n.172, e la Direttiva del Sig. Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 21 luglio 2003,
concernente i controlli in materia di sicurezza della
navigazione da diporto, che indica quali finalita'
prioritarie di detta attivita' la tutela dell'incolumita' dei
bagnanti e dei subacquei, il rispetto del limite delle
acque destinate alla balneazione e delle norme per la
prevenzione degli abbordi in mare;
VISTA la
circolare congiunta n.82/022468/I in data 03.04.02 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione
Generale per le infrastrutture della navigazione marittima
ed interna e del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto;
VISTO
il Dp. prot.n.02.01.04/34660,
in data 07.04.06, del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto;
VISTO
il Dp. prot.n 02.01/13413,
in data 08.02.07, del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto;
VISTI la legge
11.02.1971, n.50, la legge 08.07.03, n.172 ed il D.lgs
18.07.05, n.171 (Codice della Nautica da Diporto);
VISTA
la Convenzione
Internazionale firmata a Londra il 20.10.72 (COLREG 72),
ratificata con legge 27.12.77, n.1085, recante il
'Regolamento di sicurezza per prevenire gli abbordi in
mare';
VISTA
la propria ordinanza n 39/06
del 28.04.06;
PRESO ATTO
dell'esito della riunione
tecnica del 17.04.07, tenutasi presso la Direzione
Marittima di Roma, nella quale, sulla scorta delle
superiori disposizioni impartite dal Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto, sono state definite le
linee guida sulla base delle quali adottare le ordinanze di
sicurezza balneare per la stagione estiva 2007;
SENTITO
il Comandante del
Circondario Marittimo di Terracina;
TENUTO CONTO
delle caratteristiche
morfologiche della costa e dei fondali delle zone comprese
nel Compartimento Marittimo di Gaeta, nonche' dell'elevata
presenza turistica nelle predette zone;
RAVVISATA
la necessita' di disciplinare gli aspetti
relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti
nonche' degli utenti del mare in genere e' posti in capo a
questa Autorita' Marittima in quanto direttamente connessi
all'utilizzazione del demanio marittimo;
VISTI
gli artt. 17, 30, 81, 1161,
1164, 1231 del Codice della Navigazione e l'art.59 del
relativo Regolamento di esecuzione Parte Marittima;
O R
D I N A
ART.
1 DISPOSIZIONI GENERALI
1.1
La stagione
balneare e' compresa tra il 1 maggio ed il 30
settembre di ogni anno.
1.2
Ciascun Comune,
riferitamente all arco temporale sopraindicato, fissa
l'orario di balneazione.
1.3
Nel caso in cui siano
consentiti in deroga a quanto previsto dal comma
precedente l'inizio anticipato e/o la chiusura
posticipata della stagione balneare, le previsioni
contenute nella presente ordinanza devono intendersi
riferite anche ai detti periodi.
ART.
2 DIVIETO DI NAVIGAZIONE IN PROSSIMITA' DELLA
COSTA
2.1
Nel Compartimento
Marittimo di Gaeta che va dalla sponda destra del
fiume Garigliano, nel Comune di Minturno, fino a Torre
Paola nel Comune di San Felice Circeo - durante
l'intera stagione balneare, cosi' come sopra individuata, la
fascia di mare antistante la costa frequentata da bagnanti
della profondita' di
200 metri dalla battigia
e' normalmente destinata alla balneazione, salva diversa disposizione.
In presenza di coste rocciose o a picco sul mare, detta distanza
e' ridotta a 100
metri dalla costa.
Tali limiti si estendono sino a metri 200 dalla battigia e
metri 50 dalle coste rocciose a picco sul mare per le
acque circostanti le isole Pontine.
2.2 La zona di mare riservata alla balneazione deve essere
segnalata dai concessionari degli stabilimenti balneari
mediante gavitelli biconici di colore bianco,
saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di
centimetri 30 (trenta) dal livello dell'acqua, e posti a
distanza non superiore a metri 50 (cinquanta) l'uno
dall'altro, posti parallelamente alla linea di costa, in
corrispondenza delle estremit del fronte a mare della
concessione. In caso di rimozione o di scarroccio dei
predetti gavitelli, il concessionario frontista dovra'
provvedere al relativo riposizionamento.
2.3
Analogo obbligo e' posto a
carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei
antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti.
Qualora non pongano in essere tale sistema di segnalazione,
i Comuni devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata
segnaletica, ben visibile agli utenti (redatta in piu'
lingue) recante la dicitura:
-
'ATTENZIONE'
LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (mt 200 dalla
costa) NON SEGNALATO .
2.4
Nelle zone di cui
al comma 1, e' vietato l'ancoraggio, l'ormeggio ed il
transito di qualsiasi unita', salvi i casi regolarmente
disciplinati con apposita concessione demaniale
marittima.
ART. 3 FASCIA DI
SICUREZZA
3.1
Fermi restando i
divieti di cui all'art.2 della presente ordinanza, la
successiva fascia di mare compresa tra i 200 ed i
250 metri
dalla battigia e
quella compresa tra i 100 ed i
150 metri
dalle coste rocciose o a
picco sul mare, e' interdetta, salvi i casi di forza
maggiore, alla balneazione, alla navigazione ed alla pesca
comunque effettuate.
Per le acque circostanti le isole Pontine la fascia di sicurezza cosi'
come sopra specificata deve considerarsi ricompresa tra
200 e 250
metri dalla
battigia e tra i 50 ed i
100 metri
dalle coste rocciose o a
picco sul mare.
3.2
La zona di mare
individuata dalla predetta fascia di sicurezza deve essere
segnalata dai concessionari degli stabilimenti balneari
mediante gavitelli biconici di colore rosso o arancione,
saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di
centimetri 30 (trenta) dal livello dell'acqua, e posti a
distanza non superiore a metri 50 (cinquanta) l'uno
dall'altro, posti parallelamente alla linea di costa, in
corrispondenza delle estremita' del fronte a mare della
concessione. In caso di rimozione o di scarroccio dei
predetti gavitelli, il concessionario frontista dovra'
provvedere al relativo riposizionamento.
3.3
Analogo obbligo e'
posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi
acquei antistanti le spiagge libere frequentate da
bagnanti.
ART. 4 LIMITE DI
VELOCITA' IN PROSSIMITA' DELLA COSTA
4.1
Fermi restando i
divieti di cui agli artt.2 e 3 della presente ordinanza, e
salvo limiti piu' bassi previsti dalla legge o da altri
provvedimenti ordinatori, durante la stagione balneare la
navigazione deve svolgersi ad una velocita' non superiore ai
10 nodi e con lo scafo in dislocamento nelle zone di
mare antistanti il litorale di tutto il Compartimento
Marittimo di Gaeta, fino ad una distanza di 1.000
(mille) metri dalla battigia. In presenza di coste
rocciose o a picco sul mare tale distanza e' ridotta a
500 (cinquecento) metri dalla costa.
ART. 5 CORRIDOI
DI ATTERRAGGIO
5.1
L'attraversamento
a motore o a vela della fascia di mare riservata alla
balneazione e' consentito esclusivamente all'interno degli
appositi corridoi di atterraggio, con andatura ridotta al
minimo e velocita' non superiore a 3 nodi.
I predetti corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
-
larghezza compresa
tra 5 (cinque) e 20 (venti) metri; tale misura, che in ogni
caso non potra' essere superiore al fronte mare della
concessione, potra' essere ridotta qualora il fronte mare
stesso sia pari o inferiore al limite di metri 5 (cinque);
-
profondita' non
inferiore a 250 (duecentocinquanta) metri;
-
delimitazione
costituita da gavitelli di colore rosso o arancione,
collegati a sagola tarozzata e distanziati ad intervalli di
50 metri l'uno dall'altro, sino al limite dei 250
(duecentocinquanta) metri;
-
individuazione
dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di
bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
all'inizio del corridoio, lato terra, deve essere
installato un apposito cartello, ben visibile e redatto in
piu' lingue, recante la dicitura 'CORRIDOIO DI LANCIO '
DIVIETO DI BALNEAZIONE'.
ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI
6.1
La presente ordinanza abroga
e sostituisce qualsiasi disposizione contenuta in altro
atto e/o provvedimento amministrativo con la stessa
incompatibile.
6.2
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far
osservare la presente ordinanza, la cui pubblicita' verra'
assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio,
l'inclusione alla pagina 'ordinanze' del sito istituzionale
www.guardiacostiera.it/Gaeta e la diffusione a mezzo
stampa.
6.3
Salvo che il fatto non
costituisca reato, i contravventori della presente
ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art.1164 del Codice
della Navigazione e/o del D.lgs 171/2005 (Codice della
Nautica da Diporto), ovvero ai sensi dell'art.1231 del
Codice della Navigazione qualora il fatto non costituisca
piu' grave reato.
Gaeta, 07/05/2002
F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Vincenzo LEONE
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