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  Ordinanze Capitaneria di Porto di Gaeta


 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA

 
ORDINANZA N. 53/07  in data  07.05.2007
 
ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

 

Il Capo del  Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gaeta; 

 

VISTO      il combinato disposto degli artt. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione Parte Marittima e dell'art.8 della legge 8 luglio 2003, n.172, recante le 'Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico';

VISTI         l'art.9 della legge 8 luglio 2003, n.172, e la Direttiva del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 luglio 2003, concernente i controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, che indica quali finalita' prioritarie di detta attivita' la tutela dell'incolumita' dei bagnanti e dei subacquei, il rispetto del limite delle acque destinate alla balneazione e delle norme per la prevenzione degli abbordi in mare;

VISTA       la circolare congiunta n.82/022468/I in data 03.04.02 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTO        il Dp. prot.n.02.01.04/34660, in data 07.04.06, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTO        il Dp. prot.n 02.01/13413, in data 08.02.07, del Comando Generale del Corpo delle   Capitanerie di Porto;

VISTI          la legge 11.02.1971, n.50, la legge 08.07.03, n.172 ed il D.lgs 18.07.05, n.171  (Codice della Nautica da Diporto);

VISTA         la Convenzione Internazionale firmata a Londra il 20.10.72 (COLREG 72), ratificata con legge 27.12.77, n.1085, recante il 'Regolamento di sicurezza per prevenire gli abbordi in mare';

VISTA         la propria ordinanza n 39/06 del 28.04.06;

PRESO ATTO      dell'esito della riunione tecnica del 17.04.07, tenutasi presso la Direzione Marittima di Roma, nella quale, sulla scorta delle superiori disposizioni impartite dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, sono state definite le linee guida sulla base delle quali adottare le ordinanze di sicurezza balneare per la stagione estiva 2007;

SENTITO  il Comandante del Circondario Marittimo di Terracina;   

TENUTO CONTO       delle caratteristiche morfologiche della costa e dei fondali delle zone comprese nel Compartimento Marittimo di Gaeta, nonche' dell'elevata presenza turistica nelle predette zone;

RAVVISATA                  la necessita' di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonche' degli utenti del mare in genere e' posti in capo a questa Autorita' Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo;

VISTI          gli artt. 17, 30, 81, 1161, 1164, 1231 del Codice della Navigazione e l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione Parte Marittima;

O  R  D  I  N  A
 

ART. 1       DISPOSIZIONI GENERALI

1.1  La stagione balneare e' compresa tra il 1 maggio  ed il 30 settembre di ogni anno.

1.2  Ciascun Comune, riferitamente all arco temporale sopraindicato, fissa l'orario di balneazione.

1.3 Nel caso in cui siano consentiti in deroga a quanto previsto dal comma precedente l'inizio anticipato e/o la chiusura posticipata della stagione balneare, le previsioni contenute nella presente ordinanza devono intendersi riferite anche ai detti periodi. 

 

ART. 2        DIVIETO DI NAVIGAZIONE IN PROSSIMITA' DELLA COSTA     

2.1 Nel Compartimento Marittimo di Gaeta che va dalla sponda destra del fiume Garigliano, nel Comune di Minturno, fino a Torre Paola nel Comune di San Felice Circeo -  durante l'intera stagione balneare, cosi' come sopra individuata, la fascia di mare antistante la costa frequentata da bagnanti della profondita' di 200 metri dalla battigia e' normalmente destinata alla balneazione, salva diversa disposizione.

In presenza di coste rocciose o a picco sul mare, detta distanza e' ridotta a 100 metri dalla costa.

Tali limiti si estendono sino a metri 200 dalla battigia e metri 50 dalle coste rocciose a picco sul mare per le acque circostanti le isole Pontine.

 2.2 La zona di mare riservata alla balneazione deve essere segnalata dai concessionari degli stabilimenti balneari mediante gavitelli biconici di colore bianco, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 (trenta) dal livello dell'acqua, e posti a distanza non superiore a metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro, posti parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremit del fronte a mare della concessione. In caso di rimozione o di scarroccio dei predetti gavitelli, il concessionario frontista dovra' provvedere al relativo riposizionamento.

2.3 Analogo obbligo e' posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti. Qualora non pongano in essere tale sistema di segnalazione, i Comuni devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti (redatta in piu' lingue) recante la dicitura:

-          'ATTENZIONE' LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (mt 200 dalla costa) NON SEGNALATO .

2.4 Nelle zone di cui al comma 1, e' vietato l'ancoraggio, l'ormeggio ed il transito di qualsiasi unita', salvi i casi regolarmente disciplinati con apposita concessione demaniale marittima.   

ART. 3        FASCIA DI SICUREZZA       

3.1 Fermi restando i divieti di cui all'art.2 della presente ordinanza, la successiva fascia di mare compresa tra i 200 ed i 250 metri dalla battigia e quella compresa tra i 100 ed i 150 metri dalle coste rocciose o a picco sul mare, e' interdetta, salvi i casi di forza maggiore, alla balneazione, alla navigazione ed alla pesca comunque effettuate.

Per le acque circostanti le isole Pontine la fascia di sicurezza cosi' come sopra specificata deve considerarsi ricompresa tra 200 e 250 metri dalla battigia e tra i 50 ed i 100 metri dalle coste rocciose o a picco sul mare.

3.2  La zona di mare individuata dalla predetta fascia di sicurezza deve essere segnalata dai concessionari degli stabilimenti balneari mediante gavitelli biconici di colore rosso o arancione, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 (trenta) dal livello dell'acqua, e posti a distanza non superiore a metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro, posti parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremita' del fronte a mare della concessione. In caso di rimozione o di scarroccio dei predetti gavitelli, il concessionario frontista dovra' provvedere al relativo riposizionamento.

3.3 Analogo obbligo e' posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti. 

ART. 4        LIMITE DI VELOCITA' IN PROSSIMITA' DELLA COSTA       

4.1 Fermi restando i divieti di cui agli artt.2 e 3 della presente ordinanza, e salvo limiti piu' bassi previsti dalla legge o da altri provvedimenti ordinatori, durante la stagione balneare la navigazione deve svolgersi ad una velocita' non superiore ai 10 nodi e con lo scafo in dislocamento nelle zone di mare antistanti il litorale di tutto il Compartimento Marittimo di Gaeta, fino ad una distanza di 1.000 (mille) metri dalla battigia. In presenza di coste rocciose o a picco sul mare tale distanza e' ridotta a 500 (cinquecento) metri dalla costa.   

ART. 5        CORRIDOI DI ATTERRAGGIO       

5.1 L'attraversamento a motore o a vela della fascia di mare riservata alla balneazione e' consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di atterraggio, con andatura ridotta al minimo e velocita' non superiore a 3 nodi.

I predetti corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:

-          larghezza compresa tra 5 (cinque) e 20 (venti) metri; tale misura, che in ogni caso non potra' essere superiore al fronte mare della concessione, potra' essere ridotta qualora il fronte mare stesso sia pari o inferiore al limite di metri 5 (cinque);

-          profondita' non inferiore a 250 (duecentocinquanta) metri;

-          delimitazione costituita da gavitelli di colore rosso o arancione, collegati a sagola tarozzata e distanziati ad intervalli di 50 metri l'uno dall'altro, sino al limite dei 250 (duecentocinquanta) metri;

-          individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione; all'inizio del corridoio, lato terra, deve essere installato un apposito cartello, ben visibile e redatto in piu' lingue, recante la dicitura 'CORRIDOIO DI LANCIO ' DIVIETO DI BALNEAZIONE'.

ART. 6       DISPOSIZIONI FINALI

6.1 La presente ordinanza abroga e sostituisce qualsiasi disposizione contenuta in altro atto e/o provvedimento amministrativo con la stessa incompatibile.

6.2 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicita' verra' assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina 'ordinanze' del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/Gaeta e la diffusione a mezzo stampa.

6.3 Salvo che il fatto non costituisca reato, i contravventori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art.1164 del Codice della Navigazione e/o del D.lgs 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto), ovvero ai sensi dell'art.1231 del Codice della Navigazione qualora il fatto non costituisca piu' grave reato.
 

Gaeta, 07/05/2002

                                           F.to IL COMANDANTE
                                          C.F. (CP) Vincenzo LEONE

 

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